Dal 1° luglio 2022 possiamo dire addio alla comunicazione dell’Esterometro all’Agenzia delle Entrate.
Con la legge di bilancio 2021, entrata in vigore il primo luglio, e stato definitivamente cancellata la comunicazione dell’Esterometro, che prevedeva l’invio all’Agenzia delle Entrate delle operazioni transfrontaliere, in pratica tutte le nostre operazioni di acquisto e di vendita con l’estero.
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà comunque essere fatta ma con una modalità differente.
Dal 1° luglio non dovremo più comunicarle con la comunicazione dell’Esterometro ma mediante il Sistema di Interscambio (SDI) usando lo stesso formato delle fatture elettroniche.
La comunicazione include i dati delle operazioni di vendita di beni o servizi effettuati nei confronti di “soggetti non stabili in Italia” e acquisto da “soggetti non stabili in Italia”.
Il termine soggetti, che viene utilizzato nella legge, va a indicare che la comunicazione deve essere fatta sia per le operazioni fatte nei confronti delle “aziende estere” (soggetti passivi IVA non stabili in Italia) che per le operazioni fatte nei confronti di “privati esteri” (persone fisiche non stabili in Italia).
In pratica, se fatturare a un’“azienda estera” oppure a un “privato estero” dobbiamo farlo mediante la fattura elettronica che sarà inviata al Sistema di Interscambio (SDI). I destinatari di queste fatture non riceveranno il documento, infatti, oltre all’emissione della fattura elettronica, dobbiamo anche provvedere all’invio della copia cartacea mediante posta ordinaria o posta elettronica.
Non occorre fare la comunicazione per tutte le operazioni, sono escluse quelle:
Per maggiore chiarezza, tra un attimo ti spiego cosa devi fare in concreto sia nel caso che stai vendendo a un soggetto estero o che stai acquistando da un soggetto estero.
Questo perché le operazioni da fare sono differenti.
STAI VENDENDO A UN SOGGETTO ESTERO
Se abbiamo fatto un servizio o venduto un bene a un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia), dobbiamo emettere ed inviare al Sistema di Interscambio (SDI) una fattura elettronica.
Se già stai utilizzando Gestione CRI con il nostro modulo di Fatture Elettroniche, l’unica cosa che ti devi ricordare è di inserire il codice XXXXXXX (sette volte X) nel campo Codice destinatario, quando compili la nuova anagrafica del cliente estero.
Per tutto il resto ci pensa Gestione CRI.
Se non stai ancora utilizzando il nostro modulo, quando crei la fattura elettronica ti devi ricordare che nel campo:
STAI ACQUISTANDO DA UN SOGGETTO ESTERO
Quando ricevi una fattura da un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia), subito dopo (più avanti ti parlo anche dei tempi da rispettare) devi emettere una fattura elettronica utilizzando una delle seguenti tipologie di documento:
Se già stai utilizzando Gestione CRI con il nostro modulo di Fatture Elettroniche, semplicemente devi:
Per tutto il resto ci pensa Gestione CRI.
Se non stai ancora utilizzando il nostro modulo, quando crei la fattura elettronica ti devi ricordare che:
Per le fatture di vendita a un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia), devi inviare al Sistema di Interscambio (SDI) la fattura entro i 12 giorni dall’effettuazione della cessione del bene o la prestazione del servizio oppure entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.
Per le fatture di acquisto da un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia) devi inviare al Sistema di Interscambio (SDI) l’autofattura entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Se trasmetti i documenti in ritardo dovrai pagare una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura fino al massimo di 400 euro mensili.
Se però ti accorgi del ritardo e trasmetti la fattura entro i 15 giorni successivi alla scadenza, la sanzione si dimezza e quindi pagherai un euro per ogni fattura trasmessa in ritardo fino a un massimo di 200 euro mensili.
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Come ogni anno, dal 15 novembre fino al 15 aprile scatta l’obbligo di circolare con le catene o con le gomme invernali.
Un obbligo che vale soltanto nei tratti dove il gestore o ente proprietario della strada (Regione, Provincia o Comune) abbia prescritto un’ordinanza. Di conseguenza, occorre fare attenzione ai cartelli e alle norme previste da ogni singolo territorio.
La scelta migliore, in particolare per i veicoli di soccorso che operano in un territorio soggetto a tali fenomeni atmosferici, è (sarebbe) quella di montare le gomme invernali.
Queste gomme, distinguibili per la presenza della scritta M+S e del simbolo delle tre cime, permettono alla neve o al fango di attaccarsi meglio al pneumatico e quindi di mantenere una migliore tenuta di strada.
La direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2013 ribadisce che le gomme invernali possono essere montate già dal 15 ottobre e rimosse non oltre al 15 maggio.
Occorre tenere a mente queste date, perché potremmo incorrere in sanzioni.
Se venissimo fermati per un controllo nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile senza l’equipaggiamento invernale, potremmo ricevere una multa compresa tra i 41€ e i 355€.
Lo stesso vale se fossimo fermati dal 16 aprile al 14 novembre ancora con le gomme invernali. Saremmo soggetti a una sanzione compresa tra i 422€ e i 1.682€ fino ad arrivare al ritiro del libretto di circolazione.
Mettendo da parte l’aspetto economico della sanzione, c’è un altro fattore importante da tenere in considerazione.
Quando siamo alla guida di un mezzo di soccorso, qualsiasi errore può ripercuotersi non solo sull’equipaggio ma anche su chi ha richiesto l’intervento.
Immagina i danni che potremmo causare a un paziente che ha richiesto un intervento e il mezzo, nel tragitto, subisse un incidente causato dalla mancanza dell’equipaggiamento invernale.
Una (piccola) dimenticanza che potrebbe causare gravi danni.
Pianificando per tempo la manutenzione dei mezzi, si possono evitare spiacevoli situazioni.
Per ricordarti tutte le manutenzioni da fare e le diverse scadenze puoi scriverle su un pezzo di carta, in un file di Excel o affidarti alla tua memoria.
Oppure, puoi aggiungerle direttamente nella gestione del parco auto di Gestione CRI. Sarà lui, di volta in volta, a ricordarti quali manutenzioni devono fare i tuoi mezzi senza rischiare di dimenticartene qualcuna.
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A partire da quest’anno ci sono importanti novità per il tuo Comitato che devi assolutamente conoscere.
Il bilancio dovrà seguire obbligatoriamente le regole del nuovo piano dei conti contenute nel decreto del Ministero del Lavoro del 5 marzo 2020
Inoltre, il 5 agosto 2021 l’OIC (Organismo Italiano Contabilità) ha pubblicato in bozza ”OIC X principio contabile ETS” che contiene precise linee guida su come fare le registrazioni contabili all’insegna della trasparenza e con l’obiettivo di dare valore alle attività svolte.
Tutte le novità e le differenze del nuovo piano dei conti le abbiamo già trattate nel Webinar dello scorso gennaio. Se te lo sei perso, puoi rivederlo a questo link.
Di seguito cerchiamo di capire meglio cosa prevede il principio contabile dell’OIC e cosa devi tenere a mente per le diverse voci contabili.
In pratica, il documento cerca di fornire maggiori chiarimenti a quelle voci contabili che non trovano riscontro nelle regole ordinarie, solitamente tarate sulle attività tipiche degli enti no profit.
Parliamo delle voci contabili riguardanti i volontari, le donazioni, le quote associative, ecc.
Da un punto di vista contabile, a seconda dei casi, i tuoi volontari sono visti come proventi e/o costi figurativi che devono risultare nel bilancio.
Ma come possiamo calcolare il valore delle attività svolte dai nostri volontari?
Il principio contabile dell’OIC prevede che debba essere misurato in base al “fair value”. Tenendo conto del “prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”
In pratica, per farla semplice.
Per calcolare il costo figurativo delle ore dei volontari dobbiamo tenere conto della retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali per la corrispondente qualifica.
Questo valore può tornare MOLTO UTILE per gli enti che basano le proprie attività sul contributo dei volontari.
Ti spiego meglio.
Considerando che ETS (Enti del Terzo Settore) possono ricevere corrispettivi da attività “diverse” rispetto a quelle di interesse generale nei limiti del 66% dei costi complessivi (sponsorizzazioni, merchandising, ecc.), tenendo conto delle indicazioni contenute nel DM 107/21, il “costo” dei volontari va ad aumentare i costi complessivi con il conseguente aumento della percentuale del limite delle attività “diverse”. 😉
Le donazioni si distinguono in due categorie:
Le prime sono vincolate a una serie di restrizioni o vincoli che ne limitano l’utilizzo. Queste devono essere registrate nell’attivo dello stato patrimoniale segnalando, in contropartita, una apposita “riserva vincolata”.
Le seconde sono “condizionate” da clausole solitamente imposte dal donatore. Queste devono essere registrate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce del passivo dello stato patrimoniale “debiti per le erogazioni liberali condizionate”. Questo debito verrà man mano ridotto con l’utilizzo delle risorse usando la specifica voce in bilancio “erogazioni liberali” del rendiconto gestionale.
Le entrate derivanti dal 5×1000 vanno registrate nel rendiconto gestionale come “proventi del 5 per mille” e contrapposti ad una voce di credito “da 5 per mille” dell’attivo dello stato patrimoniale.
Se le entrate del 5×1000 sono attribuite ad un progetto, queste seguono le regole delle donazioni vincolate.
Le quote o i contributi relativi alla dotazione iniziale dell’ente vanno registrate in contropartita al patrimonio netto alla voce “Fondo dotazione dell’ente”.
Per gli altri casi, troveranno una contropartita nel rendiconto gestionale alla voce “proventi da quota associative e apporti dei fondatori”.
Se le quote associative sono ancora da ricevere, dovranno essere registrate come credito con la voce “quote associative o apporti ancora dovuti”.
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Se vuoi ottenere il massimo dal 5×1000 devi prestare attenzione alle novità che sono state introdotte con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto D.P.C.M. 23 luglio 2020
Te le riassumo in due parole, più accessibile.
Tra le diverse modifiche, una in particolare riguarda chi potrà accedere ai contributi.
Nella categoria degli “enti del volontariato” saranno inclusi tutti gli iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUNTS) e non più solo le Onlus, ODV (organizzazioni di volontariato), associazioni di promozione sociale e associazioni/fondazioni.
In pratica, si apriranno le porte del 5×1000 a tutti gli enti privati senza scopo di lucro con finalità solidaristiche, enti filantropici, fondazioni e associazioni non riconosciute, imprese sociali e cooperative sociali.
Cosa significa questo?
Significa che ci saranno molti più enti che potranno accedere alla ripartizione dei contributi e le quote saranno sempre più piccole.
Se il tuo Comitato non è ancora iscritto, hai tempo per presentare la domanda fino al 12 aprile 2021. Guardare il calendario completo sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Se è già iscritto alle liste, non ti rimane che iniziare a preparare il materiale per “invogliare” la tua Comunità a scegliere di donare il 5×1000 al tuo Comitato.
Se pensi “ma lo sanno già tutti” mi spiace deluderti ma non è così!
Ti può sembrare impossibile, ma c’è ancora tanta gente che non versa il proprio 5×1000 perché non sa che può farlo!
Nel 2017 circa 27 milioni di Italiani non hanno destinato il loro 5×1000, circa il 65% dei potenziali contribuenti.
Nel 2018 solo 1 italiano su 2 ha destinato questa somma a un ente non-profit.
In ultimo, ma non per importanza, secondo una media nazionale, ogni firma vale circa € 30 (ricorda che il 5×1000 è una percentuale sulle tasse che la persona paga).
Sicuramente una grande opportunità per finanziare le attività del tuo Comitato.
A questo punto, perché non cercare di ottenere il massimo dal 5×1000?
Gli strumenti da usare sono diversi, dipende molto da quanto vuoi investire.
Passiamo dai media blasonati come la TV, la radio e i giornali, fino ad arrivare a quelli più “semplici” ma altrettanto validi come i volantini, il sito web, la pagina Facebook, ecc.
Di seguito alcune soluzioni efficaci:
Quello che ti stai per leggere potrebbe sembrarti “strano”, ma può fare la differenza nella tua campagna per ottenere il massimo dal 5×1000.
Quando prepari il messaggio, ricordati che ti stai rivolgendo a un donatore.
Il donatore ha desideri, speranze, timori, ansie, fiducia, diffidenze, voglia di fare del bene.
Nella tua comunicazione deve emergere:
Tenendo a mente questo, ricordati di:
Questi sono solo alcuni suggerimenti che ti consentiranno di ottenere il massimo dalla campagna di raccolta firme 5×1000.
Adesso non ti rimane che iniziare.
A partire dal 1 gennaio 2021 la fattura elettronica cambia, subirà delle modifiche al tracciato (Agenzia delle entrate prot. 166579 del 20 aprile 2020), in particolare, ci saranno nuovi codici per la Natura dell’operazione (l’IVA utilizzata) e per il Tipo di documento (Fattura, Nota di credito, Parcella, Autofattura, ecc..).
In poche parole, dovremo fornire informazioni più dettagliate quando emettiamo la fattura elettronica.
Con questi nuovi dati, l’Amministrazione finanziaria sarà in grado di predisporre una bozza di dichiarazione IVA precompilata.
Vediamo le principali novità:
La Natura dell’operazione è usata nel tracciato per indicare le operazioni non imponibili o fatte in inversione contabile. In pratica, quando l’aliquota IVA è pari a zero.
Nella tabella seguente, troverai come alcuni codici si sono sdoppiati per dettagliare meglio l’operazione:
PRIMA | DOPO |
---|---|
N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 | N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 |
N2 – operazioni non soggette ad IVA | N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 N2.2 non soggette – altri casi |
N3 – operazioni non imponibili IVA | N3.1 non imponibili – esportazioni N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 – operazioni esenti da IVA | N4 – operazioni esenti da IVA |
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura | N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) | N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico N6.9 inversione contabile – altri casi |
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) | N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) |
Il Tipo di documento viene usato nel tracciato per identificare il documento utilizzato (es. Fattura, Nota di credito, Parcella, Autofattura, ecc..).
Nella tabella seguente, troverai come alcuni codici si sono sdoppiati per dettagliare meglio il documento utilizzato:
PRIMA | DOPO |
---|---|
TD01 Fattura | TD01 Fattura TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b) |
TD02 Acconto/Anticipo su fattura | TD02 Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 Acconto/Anticipo su parcella | TD03 Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 Nota di Credito | TD04 Nota di Credito |
TD05 Nota di Debito | TD05 Nota di Debito |
TD06 Parcella | TD06 Parcella |
TD20 Autofattura | TD16 Integrazione fattura reverse charge interno TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972 TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993) TD21 Autofattura per splafonamento TD22 Estrazione beni da Deposito IVA TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972) TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Se stai già utilizzando Gestione CRI per il tuo Comitato di Croce Rossa, non devi fare nulla. Provvederemo noi a renderlo conforme alle modifiche. Quello che devi fare è tenere d’occhio la tua e-mail per essere sempre aggiornato sulle novità.
Se ancora non lo utilizzi e vuoi saperne di più, richiedi un contatto. Un nostro consulente ti darà tutte le informazioni.
Con il Decreto Rilancio “DL 19 maggio 2020 n. 34”, il Governo ha previsto diverse novità tra cui l’azzeramento immediato dell’IVA fino al 31/12/2020 sui beni necessari al contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19.
Tra i beni troviamo:
Rimane il diritto alla detrazione dell’imposta pagata su acquisti/importazioni di tali beni effettuati fino al 19/05/2020.
Adesso vediamo come ti devi comportare quando emettiamo e/o riceviamo una fattura.
Nel caso in cui devi emettere una fattura elettronica per tali beni, sarebbe opportuno che contenesse, nonostante il silenzio della norma al riguardo, la dicitura “Esente Iva art. 124 del dl n. 34/2020”.
Nel caso in cui ricevi una fattura elettronica con la dicitura indicazione “Esente Iva art. 124 del dl n. 34/2020” o simile, durante la conversione automatica in prima nota, dovrai selezionare il codice IVA appropriato.
Per entrambe le situazioni, abbiamo inserito in Gestione CRI il codice IVA “Esente articolo 124 del DL 19.5.2020 n. 34”.
Ricordati che, cessato il periodo di esenzione dell’ IVA previsto dal Decreto Rilancio, quindi dal 1° gennaio 2021, l’imposta applicabile su questi beni tornerà al 5%.
In questi ultimi mesi i Comitati di Croce Rossa hanno investito parecchio per affrontare l’emergenza del Corona Virus e, anche grazie a tutti i Volontari, ne stiamo uscendo a testa alta, consapevoli di aver dato il massimo.
Per continuare a dare un servizio esemplare alla Comunità occorre trovare nuovi metodi per recuperare nuove risorse economiche.
Come ogni anno è arrivato il momento di pagare le tasse, possiamo sfruttare questo momento per chiedere un aiuto alla nostra Comunità, un aiuto che a loro non costa nulla ma per il tuo Comitato può vale parecchio.
Adesso ti spiego come!
Nella dichiarazione dei redditi c’è la sezione per donare il 5×1000 agli enti che svolgono attività socialmente rilevanti (es. associazioni di volontariato, ecc..).
Se anche tu ti trovi in questa categoria e hai presentato la domanda di iscrizione all’elenco per il 5 per mille, puoi chiedere ai tuoi soci e clienti di dare la preferenza alla tua associazione.
La legge di bilancio 2020 prevede diverse novità, ma una norma in particolare impatta sulle Spese sanitarie.
Ho presente che l’argomento è tra quelli noiosi ma ti consiglio di leggerlo (l’ho reso semplice 😉 ), tocca praticamente tutti.
Inoltre, questa informazione da al tuo Comitato la possibilità di aiutare ulteriormente la Comunità.
Procediamo per passi.
Uno dei paragrafi della legge di bilancio 2020 recita:
<<Dal 1 gennaio 2020, per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% degli oneri fiscalmente rilevanti (ovvero quelli indicati dall’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi) dovranno utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle spese effettuate per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.>>
Qua sorgono i dubbi, vediamo di chiarirli.
I pagamenti tracciabili sono: i bonifici bancari o postali, gli assegni, i bancomat e le carte prepagate o di credito.
Tra queste spese troviamo:
Le prestazioni con l’obbligo sono tutte quelle non fatte con il Servizio Sanitario Nazionale o strutture accreditate, tra cui:
Una delle voci è: spese per trasporto in ambulanza del disabile.
Ne consegue che: il tuo trasportato, nella prossima dichiarazione dei redditi, potrà mettere in detrazione le spese per il trasporto in ambulanza, solo se queste sono state pagate con sistemi di pagamento tracciabile.
Se il contribuente vuole portare in detrazione del 19% le prestazioni con l’obbligo di pagamento tracciabile, dovrà:
Per dare un contributo migliore alla Comunità, è importante istruire i vostri autisti in modo che, quando il trasportato gli chiede “ho bisogno della fattura per scaricare”, lo informi di queste novità dandogli la possibilità di non perdere la detrazione.
La salute dei tuoi Volontari è fondamentale. Grazie a loro riesci a portare a termine le attività promosse dal Comitato.
La Croce Rossa da sempre promuove la cultura della sicurezza della salute e della prevenzione degli infortuni in tutti i luoghi di intervento dei suoi Volontari.
La tutela della salute dei Volontari, oltre a essere alla base dell’etica delle attività della CRI è anche un obbligo normativo.
L’argomento non è semplicissimo ma farò il possibile per renderlo il meno complicato 😉
Nei primi mesi dell’anno occorre controllare quali visite i Volontari devono fare in funzione delle attività che hanno svolto nell’anno appena concluso.
Secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI VOLONTARI, ciascun Socio, in funzione delle attività svolte, ha diritto all’accertamento periodico sanitario a cura e a carico del Comitato.
L’accertamento periodo si divide in:
Se pensi che questi sono argomenti solo per i dipendenti, ti ricordo che il decreto legislativo n. 81/08, equipara i Volontari al lavoratore esclusivamente nell’ambito delle attività elencate dall’articolo 4 del Decreto del 13 aprile 2011.
Nei paragrafi seguenti, ti spiego quando è necessario utilizzare il controllo e quando la sorveglianza.
Il Controllo sanitario è semplice, si articola in visita medica e vaccinazioni e deve essere effettuato:
Rimane inteso che la cadenza dipende molto delle condizioni di salute del Volontario.
L’esito del Controllo sanitario riconosce la capacità generale del Socio allo svolgimento delle attività di volontariato.
La Sorveglianza sanitaria è più articolata, il Medico competente può richiedere, a sua discrezione, esami ematochimici, esami delle urine, spirometria, esame audio, visita oculistica, colloquio psicologico, ecc..
La Sorveglianza sanitaria viene impiegata se il Volontario, durante la propria attività ha:
operato per più di 535 ore EFFETTIVE in attività operative o 65 giorni di volontariato annui
oppure
è esposto a fattori di rischio quali:
Le attività del Volontario non devono assolutamente comportare l’esposizione a fattori di rischio quali agenti cancerogeni e mutageni, esposizione all’amianto nonché ad atmosfere esplosive. Qualsiasi esposizione, anche accidentale a queste sostanze, deve essere immediatamente seguita da Sorveglianza sanitaria.
L’esito della Sorveglianza sanitaria dipende dal motivo per la quale è stata richiesta. Il Medico, fermo restando la capacità generica del Volontario, può dare un giudizio di idoneità, idoneità parziale, fino alla non idoneità permanente.
Per tenere a mente le principali differenze, ti ho preparato un’immagine che le riassume => SCARICA IMMAGINE
Per aiutarti nel tenere sotto controllo la salute dei tuoi Volontari, Gestione CRI ti aiuta ricordandoti, sulla base dell’età e delle ore EFFETTIVE di attività operativa, quando e quale tipo di visita devono fare. Inoltre potrai gestire anche le visite effettuate e quelle programmate per ognuno di loro.
Se ti interessa approfondire l’argomento o semplicemente sei curioso di provare questa funzionalità, nella guida trovi le istruzioni per utilizzarla al meglio (voce Gestione CRI – Prisma dal menù Strumenti >> Scarica guida paragrafo Sorveglianza sanitaria).
Con la prima versione di AmicoCRI avevamo contribuito con un sostanziale cambiamento nella gestione dei turni di Croce Rossa.
Con questa nuova versione facciamo un ulteriore balzo in avanti!
Abbiamo smontato pezzo pezzo l’app per poi ricostruirla adattandola, come un abito di fine sartoria, alle esigenze dei Comitati di Croce Rossa.
È stato un lavoraccio, ma guardandola adesso ti posso dire che ne è valsa proprio la pena!
Adesso puoi utilizzarla sia su dispositivi Android che Apple.
Quando un volontario si aggiunge o si rimuove da un turno, il responsabile viene subito avvisato con una notifica sul suo proprio smartphone.
Anche il responsabile dei turni può operare direttamente con AmicoCRI; può aggiungere o rimuovere servizi; può inserire o togliere i soci dai turni che a loro volta saranno avvisati con una notifica sul proprio smartphone.
Inoltre, il Comitato può inviare comunicazioni a tutti i suoi soci direttamente su AmicoCRI.
Ha già aggiornato l’app? NO! collegati allo store per farlo:
Utilizza la nuova app per qualche giorno e poi scrivici una recensione sullo store. Così capiremo se il lavoro fatto è stato utile.
Qualsiasi considerazione costruttiva sarà utilizzata per migliorare.