Dal 1° luglio 2022 possiamo dire addio alla comunicazione dell’Esterometro all’Agenzia delle Entrate.
Con la legge di bilancio 2021, entrata in vigore il primo luglio, e stato definitivamente cancellata la comunicazione dell’Esterometro, che prevedeva l’invio all’Agenzia delle Entrate delle operazioni transfrontaliere, in pratica tutte le nostre operazioni di acquisto e di vendita con l’estero.
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà comunque essere fatta ma con una modalità differente.
Dal 1° luglio non dovremo più comunicarle con la comunicazione dell’Esterometro ma mediante il Sistema di Interscambio (SDI) usando lo stesso formato delle fatture elettroniche.
La comunicazione include i dati delle operazioni di vendita di beni o servizi effettuati nei confronti di “soggetti non stabili in Italia” e acquisto da “soggetti non stabili in Italia”.
Il termine soggetti, che viene utilizzato nella legge, va a indicare che la comunicazione deve essere fatta sia per le operazioni fatte nei confronti delle “aziende estere” (soggetti passivi IVA non stabili in Italia) che per le operazioni fatte nei confronti di “privati esteri” (persone fisiche non stabili in Italia).
In pratica, se fatturare a un’“azienda estera” oppure a un “privato estero” dobbiamo farlo mediante la fattura elettronica che sarà inviata al Sistema di Interscambio (SDI). I destinatari di queste fatture non riceveranno il documento, infatti, oltre all’emissione della fattura elettronica, dobbiamo anche provvedere all’invio della copia cartacea mediante posta ordinaria o posta elettronica.
Non occorre fare la comunicazione per tutte le operazioni, sono escluse quelle:
Per maggiore chiarezza, tra un attimo ti spiego cosa devi fare in concreto sia nel caso che stai vendendo a un soggetto estero o che stai acquistando da un soggetto estero.
Questo perché le operazioni da fare sono differenti.
STAI VENDENDO A UN SOGGETTO ESTERO
Se abbiamo fatto un servizio o venduto un bene a un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia), dobbiamo emettere ed inviare al Sistema di Interscambio (SDI) una fattura elettronica.
Se già stai utilizzando Gestione CRI con il nostro modulo di Fatture Elettroniche, l’unica cosa che ti devi ricordare è di inserire il codice XXXXXXX (sette volte X) nel campo Codice destinatario, quando compili la nuova anagrafica del cliente estero.
Per tutto il resto ci pensa Gestione CRI.
Se non stai ancora utilizzando il nostro modulo, quando crei la fattura elettronica ti devi ricordare che nel campo:
STAI ACQUISTANDO DA UN SOGGETTO ESTERO
Quando ricevi una fattura da un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia), subito dopo (più avanti ti parlo anche dei tempi da rispettare) devi emettere una fattura elettronica utilizzando una delle seguenti tipologie di documento:
Se già stai utilizzando Gestione CRI con il nostro modulo di Fatture Elettroniche, semplicemente devi:
Per tutto il resto ci pensa Gestione CRI.
Se non stai ancora utilizzando il nostro modulo, quando crei la fattura elettronica ti devi ricordare che:
Per le fatture di vendita a un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia), devi inviare al Sistema di Interscambio (SDI) la fattura entro i 12 giorni dall’effettuazione della cessione del bene o la prestazione del servizio oppure entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.
Per le fatture di acquisto da un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia) devi inviare al Sistema di Interscambio (SDI) l’autofattura entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Se trasmetti i documenti in ritardo dovrai pagare una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura fino al massimo di 400 euro mensili.
Se però ti accorgi del ritardo e trasmetti la fattura entro i 15 giorni successivi alla scadenza, la sanzione si dimezza e quindi pagherai un euro per ogni fattura trasmessa in ritardo fino a un massimo di 200 euro mensili.
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A partire da quest’anno ci sono importanti novità per il tuo Comitato che devi assolutamente conoscere.
Il bilancio dovrà seguire obbligatoriamente le regole del nuovo piano dei conti contenute nel decreto del Ministero del Lavoro del 5 marzo 2020
Inoltre, il 5 agosto 2021 l’OIC (Organismo Italiano Contabilità) ha pubblicato in bozza ”OIC X principio contabile ETS” che contiene precise linee guida su come fare le registrazioni contabili all’insegna della trasparenza e con l’obiettivo di dare valore alle attività svolte.
Tutte le novità e le differenze del nuovo piano dei conti le abbiamo già trattate nel Webinar dello scorso gennaio. Se te lo sei perso, puoi rivederlo a questo link.
Di seguito cerchiamo di capire meglio cosa prevede il principio contabile dell’OIC e cosa devi tenere a mente per le diverse voci contabili.
In pratica, il documento cerca di fornire maggiori chiarimenti a quelle voci contabili che non trovano riscontro nelle regole ordinarie, solitamente tarate sulle attività tipiche degli enti no profit.
Parliamo delle voci contabili riguardanti i volontari, le donazioni, le quote associative, ecc.
Da un punto di vista contabile, a seconda dei casi, i tuoi volontari sono visti come proventi e/o costi figurativi che devono risultare nel bilancio.
Ma come possiamo calcolare il valore delle attività svolte dai nostri volontari?
Il principio contabile dell’OIC prevede che debba essere misurato in base al “fair value”. Tenendo conto del “prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”
In pratica, per farla semplice.
Per calcolare il costo figurativo delle ore dei volontari dobbiamo tenere conto della retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali per la corrispondente qualifica.
Questo valore può tornare MOLTO UTILE per gli enti che basano le proprie attività sul contributo dei volontari.
Ti spiego meglio.
Considerando che ETS (Enti del Terzo Settore) possono ricevere corrispettivi da attività “diverse” rispetto a quelle di interesse generale nei limiti del 66% dei costi complessivi (sponsorizzazioni, merchandising, ecc.), tenendo conto delle indicazioni contenute nel DM 107/21, il “costo” dei volontari va ad aumentare i costi complessivi con il conseguente aumento della percentuale del limite delle attività “diverse”. 😉
Le donazioni si distinguono in due categorie:
Le prime sono vincolate a una serie di restrizioni o vincoli che ne limitano l’utilizzo. Queste devono essere registrate nell’attivo dello stato patrimoniale segnalando, in contropartita, una apposita “riserva vincolata”.
Le seconde sono “condizionate” da clausole solitamente imposte dal donatore. Queste devono essere registrate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce del passivo dello stato patrimoniale “debiti per le erogazioni liberali condizionate”. Questo debito verrà man mano ridotto con l’utilizzo delle risorse usando la specifica voce in bilancio “erogazioni liberali” del rendiconto gestionale.
Le entrate derivanti dal 5×1000 vanno registrate nel rendiconto gestionale come “proventi del 5 per mille” e contrapposti ad una voce di credito “da 5 per mille” dell’attivo dello stato patrimoniale.
Se le entrate del 5×1000 sono attribuite ad un progetto, queste seguono le regole delle donazioni vincolate.
Le quote o i contributi relativi alla dotazione iniziale dell’ente vanno registrate in contropartita al patrimonio netto alla voce “Fondo dotazione dell’ente”.
Per gli altri casi, troveranno una contropartita nel rendiconto gestionale alla voce “proventi da quota associative e apporti dei fondatori”.
Se le quote associative sono ancora da ricevere, dovranno essere registrate come credito con la voce “quote associative o apporti ancora dovuti”.
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A partire dal 1 gennaio 2021 la fattura elettronica cambia, subirà delle modifiche al tracciato (Agenzia delle entrate prot. 166579 del 20 aprile 2020), in particolare, ci saranno nuovi codici per la Natura dell’operazione (l’IVA utilizzata) e per il Tipo di documento (Fattura, Nota di credito, Parcella, Autofattura, ecc..).
In poche parole, dovremo fornire informazioni più dettagliate quando emettiamo la fattura elettronica.
Con questi nuovi dati, l’Amministrazione finanziaria sarà in grado di predisporre una bozza di dichiarazione IVA precompilata.
Vediamo le principali novità:
La Natura dell’operazione è usata nel tracciato per indicare le operazioni non imponibili o fatte in inversione contabile. In pratica, quando l’aliquota IVA è pari a zero.
Nella tabella seguente, troverai come alcuni codici si sono sdoppiati per dettagliare meglio l’operazione:
PRIMA | DOPO |
---|---|
N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 | N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 |
N2 – operazioni non soggette ad IVA | N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 N2.2 non soggette – altri casi |
N3 – operazioni non imponibili IVA | N3.1 non imponibili – esportazioni N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 – operazioni esenti da IVA | N4 – operazioni esenti da IVA |
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura | N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) | N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico N6.9 inversione contabile – altri casi |
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) | N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) |
Il Tipo di documento viene usato nel tracciato per identificare il documento utilizzato (es. Fattura, Nota di credito, Parcella, Autofattura, ecc..).
Nella tabella seguente, troverai come alcuni codici si sono sdoppiati per dettagliare meglio il documento utilizzato:
PRIMA | DOPO |
---|---|
TD01 Fattura | TD01 Fattura TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b) |
TD02 Acconto/Anticipo su fattura | TD02 Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 Acconto/Anticipo su parcella | TD03 Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 Nota di Credito | TD04 Nota di Credito |
TD05 Nota di Debito | TD05 Nota di Debito |
TD06 Parcella | TD06 Parcella |
TD20 Autofattura | TD16 Integrazione fattura reverse charge interno TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972 TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993) TD21 Autofattura per splafonamento TD22 Estrazione beni da Deposito IVA TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972) TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Se stai già utilizzando Gestione CRI per il tuo Comitato di Croce Rossa, non devi fare nulla. Provvederemo noi a renderlo conforme alle modifiche. Quello che devi fare è tenere d’occhio la tua e-mail per essere sempre aggiornato sulle novità.
Se ancora non lo utilizzi e vuoi saperne di più, richiedi un contatto. Un nostro consulente ti darà tutte le informazioni.
Con il Decreto Rilancio “DL 19 maggio 2020 n. 34”, il Governo ha previsto diverse novità tra cui l’azzeramento immediato dell’IVA fino al 31/12/2020 sui beni necessari al contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19.
Tra i beni troviamo:
Rimane il diritto alla detrazione dell’imposta pagata su acquisti/importazioni di tali beni effettuati fino al 19/05/2020.
Adesso vediamo come ti devi comportare quando emettiamo e/o riceviamo una fattura.
Nel caso in cui devi emettere una fattura elettronica per tali beni, sarebbe opportuno che contenesse, nonostante il silenzio della norma al riguardo, la dicitura “Esente Iva art. 124 del dl n. 34/2020”.
Nel caso in cui ricevi una fattura elettronica con la dicitura indicazione “Esente Iva art. 124 del dl n. 34/2020” o simile, durante la conversione automatica in prima nota, dovrai selezionare il codice IVA appropriato.
Per entrambe le situazioni, abbiamo inserito in Gestione CRI il codice IVA “Esente articolo 124 del DL 19.5.2020 n. 34”.
Ricordati che, cessato il periodo di esenzione dell’ IVA previsto dal Decreto Rilancio, quindi dal 1° gennaio 2021, l’imposta applicabile su questi beni tornerà al 5%.
In questi ultimi mesi i Comitati di Croce Rossa hanno investito parecchio per affrontare l’emergenza del Corona Virus e, anche grazie a tutti i Volontari, ne stiamo uscendo a testa alta, consapevoli di aver dato il massimo.
Per continuare a dare un servizio esemplare alla Comunità occorre trovare nuovi metodi per recuperare nuove risorse economiche.
Come ogni anno è arrivato il momento di pagare le tasse, possiamo sfruttare questo momento per chiedere un aiuto alla nostra Comunità, un aiuto che a loro non costa nulla ma per il tuo Comitato può vale parecchio.
Adesso ti spiego come!
Nella dichiarazione dei redditi c’è la sezione per donare il 5×1000 agli enti che svolgono attività socialmente rilevanti (es. associazioni di volontariato, ecc..).
Se anche tu ti trovi in questa categoria e hai presentato la domanda di iscrizione all’elenco per il 5 per mille, puoi chiedere ai tuoi soci e clienti di dare la preferenza alla tua associazione.
Siamo a inizio anno ed ecco subito la prima insidia, come gestire le fatture a cavallo dell’anno?
In questi giorni stiamo ricevendo ancora le ultime fatture datate 2019.
Sai come trattarle?
Di seguito ti spiego come fare:
Dall’avvio della fatturazione elettronica, dobbiamo fare i conti con l’art. 1 del dpr 100/1998 che di fatto vieta di detrarre l’Iva degli acquisti fatti nell’ultimo mese / trimestre dell’anno se la fattura e ricevuta nell’anno successivo.
Nell’art. 1 del dpr 100 del 1998 (dopo la modifica apportata dall’art. 14 del dl 119/20189), troviamo:
Questo è un pezzetto della norma, come al solito e molto molto complessa e articolata. Se vuoi puoi saltarlo, dopo il paragrafo, trovi la mia traduzione 😉
«Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del dpr. n. 633/1972. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente»
In pratica troviamo 3 casistiche che governano la modalità di liquidazione dell’Iva per le operazioni nel corso d’anno e per quelle a cavallo d’anno.
Per le operazioni effettuate nel corso dell’anno, l’Iva a credito può essere inserita nella liquidazione del mese / trimestre di competenza se la fattura è stata ricevuta entro il 15 del mese / trimestre successivo e l’annotazione sul registro è fatta nello stesso anno.
es.
Data fattura: 28.12.2019
Data ricezione SDI: 29.12.2019
Annotazione registro Iva acquisti: 30.12.2019
In questo caso, devi inserire il documento nella liquidazione del mese di dicembre 2019.
Per le operazioni effettuate a dicembre con le fatture ricevute in dicembre e l’annotazione sul registro viene fatta a gennaio, l’Iva va annotata “separatamente” nel registro acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Mod. Iva senza rientrare in una liquidazione Iva.
es.
Data fattura: 30.12.2019
Data ricezione SDI: 31.12.2019
Annotazione registro Iva acquisti: 08.01.2020
In questo caso, il documento non rientra in nessuna liquidazione Iva, lo devi annotare “separatamente” nel registro acquisti, e la detrazione dovrai farla solo con il Mod. Iva 2020 (per l’anno 2019).
Per le operazioni effettuate a dicembre con le fatture ricevute entro i primi 15 giorni di gennaio, l’Iva a credito deve essere inserita nella liquidazione di gennaio.
es.
Data fattura: 31.12.2019
Data ricezione SDI: 07.01.2020
Annotazione registro Iva acquisti: 08.01.2020
In questo caso, devi inserire il documento nella liquidazione del mese di gennaio 2020.
RIPETO!
Se ricevi entro il 15 gennaio delle fatture a cavallo dell’anno datate dicembre, queste le devi inserire nella liquidazione di gennaio.
In merito alla data di ricezione della fattura, l’Agenzia delle entrate con la FAQ n. 129 del 10.07.2019 ha precisato che:
Per vedere come farlo con Gestione CRI ti invito a consultare la Guida in linea (voce Gestione CRI – Prisma dal menù Strumenti >> Scarica guida paragrafo Fatture a cavallo d’anno).
In queste settimane, molte Aziende che lavorano con il Servizio Sanitario Nazionale, si sono viste chiedere in che modo ricevere gli ordini, via PEC o via PEPPOL.
A partire dal 1° ottobre 2019, tutti gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale dovranno obbligatoriamente inviare gli ordini di acquisto mediante il Nodo Smistamento Ordini o semplicemente NSO.
L’ NSO è una piattaforma molto simile al SdI (quello che si occupa della fatturazione elettronica PA e B2B).
Ha il compito di gestire e convalidare gli ordini d’acquisto della Sanità Pubblica.
Semplificando di molto il processo, l’Ente invia l’ordine all’ NSO che a sua volta lo valida e lo inoltra al fornitore in formato UBL XML (formato simile alla Fattura PA).
Al suo interno troveremo l’identificativo dell’ordine (tripletta) ed una serie di dati tra cui quantità, prezzo e tempistiche dei prodotti e servizi acquistati.
Inoltre, dall’entrata in vigore dell’obbligo, gli Enti potranno pagare le fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi mediante NSO.
A partire dal 1° ottobre 2019, la Fattura PA emessa dovrà obbligatoriamente riportare la tripletta di identificazione dell’ordine NSO, pena lo scarto della stessa.
Vediamo dove inserire questi dati in Gestione CRI:
La tripletta identificativa va inserita nel pannello Dati fatturazione elettronica, presente nella maschera di inserimento delle righe della Fattura PA.
Più precisamente:
Se la fattura non è emessa a fronte di un ordine NSO (es. ordine emesso prima del 1° ottobre 2019), occorre riportare nel campo, che a video è chiamato <IdDocumento> (2.1.2.2), il testo #NO# (cancelletto + NO + cancelletto, senza spazi).
Quante volte ti è capitato di dover controllare una fattura elettronica fornitore?
Verificare che tutte le voci fossero corrette e che gli importi “quadrassero” con quello stabilito.
A me personalmente, ogni volta, sale lo sconforto.
Quando mi trovo a dover fare queste verifiche, per capirci meglio sono costretto a stamparla.
Ma a questo punto, la situazione peggiora ulteriormente.
Lo sconforto si trasforma in isteria. 😡 Pagine e pagine di informazioni senza una logica apparente.
Mi ritrovo a scorrere più e più volte le stesse pagine per trovare l’informazione che mi serve.
Ironia della sorte, non la trovo mai nella stessa posizione!
Adesso Gestione CRI ha messo ordine a tutto questo.
Puoi stampare le tue Fatture elettroniche in un formato UMANO.
Tutte le informazioni organizzate in modo chiaro, semplice e sempre allo stesso posto.
Se ti interessa approfondire l’argomento o semplicemente sei curioso di provare questa funzionalità, nella guida trovi le istruzioni per utilizzarla al meglio (voce Gestione CRI – Prisma dal menù Strumenti >> Scarica guida paragrafo Fatture Elettroniche paragrafo Stampare una Fattura Elettronica di acquisto).
Prima di iniziare, vediamo le definizioni:
Fatta chiarezza sui termini, di seguito ti spiego come comportarti:
La prima domanda che ti devi fare è: l’operazione è con l’estero o meno?
Se l’operazione è con l’estero, non cambia nulla, queste operazioni non vengono previste dalla fatturazione elettronica. Di conseguenza devi trattarle come hai sempre fatto (modalità cartacea).
Mente per le operazioni “interne”, le regole cambiano leggermente. L’Agenzia delle Entrate ci indica due modalità:
Il cliente predisporre un nuovo documento, reso immodificabile mediante marca temporale e firma elettronica qualificata, da allegare alla fattura originaria. Il documento, che contiene l’integrazione dell’IVA, non dovrà essere inviato allo SDI ma dovrà essere messo in conservazione sostitutiva insieme alla fattura a cui si riferisce.
In breve, devi generare un nuovo documento con Word che contenga i dati richiesti dalla norma, apporre marca temporale, firmarlo digitalmente e metterlo in conservazione sostitutiva assieme alla fattura.
Il cliente emettere un’autofattura in formato elettronico e la inviarla allo SDI. La stessa dovrà essere messa in conservazione sostitutiva.
In breve, con Gestione CRI, utilizzando Fatture elettroniche gestisci il tutto semplicemente utilizzando il documento fiscale Autofattura B2B.
Premesso che le operazioni con l’estero devono essere trattate come hai sempre fatto, in quanto non previste dalla fatturazione elettronica. Per tutte le altre operazioni dove è prevista l’emissione dell’autofattura (es. omaggi, ecc..), dovrai emetterla in formato elettronico.
In breve, con Gestione CRI, utilizzando Fatture elettroniche gestisci il tutto semplicemente utilizzando il documento fiscale Autofattura B2B.
L’adozione della fatturazione elettronica ci ha portato ulteriori adempimenti da rispettare ma anche diversi vantaggi.
Oggi ti parlo dei vantaggi perché, per farti rispettare gli adempimenti, ci pensa il nostro modulo Fatture Elettroniche.
Il primo beneficio degno di nota è la riduzione dei tempi e dei costi necessari per la stampa, l’imbustamento e la spedizione della fattura.
Un ulteriore beneficio è la gestione della relazione con il cliente. La notifica di consegna ci informa quando riceve la fattura.
Ed in ultimo, la conservazione sostitutiva elimina i costi per la gestione dell’archivio cartaceo.
Oltre ai benefici è stata aggiunta anche una nuova incombenza. Per conoscere la situazione delle fatture elettroniche, dobbiamo controllare periodicamente lo stato dei documenti elettronici (es. notifiche di accettazione, di errore, ecc..).
Nell’ottica di semplificarti questa incombenza, abbiamo aggiunto in Gestione CRI un nuovo sistema di avvisi.
Una notifica ti informa quando ricevi nuovi messaggi su Fatture Elettroniche e su Fatture PA e, cosa importante, ti avvisa quando ricevi le nuove fatture elettroniche dai tuoi fornitori.
In questo modo, non dovrai più visionare periodicamente la pagina dei documenti elettronici per controllare se sono arrivate nuove fatture o sono in errore ma, lo potrai fare solo quando riceverai la notifica.
Se ti interessa approfondire l’argomento o semplicemente sei curioso di provare questa funzionalità, nella guida trovi le istruzioni per utilizzarla al meglio (voce Gestione CRI – Prisma dal menù Strumenti >> Scarica guida paragrafo Gestione delle notifiche voce Fatture elettroniche e Fatture PA).