Dal 1° luglio 2022 possiamo dire addio alla comunicazione dell’Esterometro all’Agenzia delle Entrate.
Con la legge di bilancio 2021, entrata in vigore il primo luglio, e stato definitivamente cancellata la comunicazione dell’Esterometro, che prevedeva l’invio all’Agenzia delle Entrate delle operazioni transfrontaliere, in pratica tutte le nostre operazioni di acquisto e di vendita con l’estero.
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà comunque essere fatta ma con una modalità differente.
Dal 1° luglio non dovremo più comunicarle con la comunicazione dell’Esterometro ma mediante il Sistema di Interscambio (SDI) usando lo stesso formato delle fatture elettroniche.
La comunicazione include i dati delle operazioni di vendita di beni o servizi effettuati nei confronti di “soggetti non stabili in Italia” e acquisto da “soggetti non stabili in Italia”.
Il termine soggetti, che viene utilizzato nella legge, va a indicare che la comunicazione deve essere fatta sia per le operazioni fatte nei confronti delle “aziende estere” (soggetti passivi IVA non stabili in Italia) che per le operazioni fatte nei confronti di “privati esteri” (persone fisiche non stabili in Italia).
In pratica, se fatturare a un’“azienda estera” oppure a un “privato estero” dobbiamo farlo mediante la fattura elettronica che sarà inviata al Sistema di Interscambio (SDI). I destinatari di queste fatture non riceveranno il documento, infatti, oltre all’emissione della fattura elettronica, dobbiamo anche provvedere all’invio della copia cartacea mediante posta ordinaria o posta elettronica.
Non occorre fare la comunicazione per tutte le operazioni, sono escluse quelle:
Per maggiore chiarezza, tra un attimo ti spiego cosa devi fare in concreto sia nel caso che stai vendendo a un soggetto estero o che stai acquistando da un soggetto estero.
Questo perché le operazioni da fare sono differenti.
STAI VENDENDO A UN SOGGETTO ESTERO
Se abbiamo fatto un servizio o venduto un bene a un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia), dobbiamo emettere ed inviare al Sistema di Interscambio (SDI) una fattura elettronica.
Se già stai utilizzando Gestione CRI con il nostro modulo di Fatture Elettroniche, l’unica cosa che ti devi ricordare è di inserire il codice XXXXXXX (sette volte X) nel campo Codice destinatario, quando compili la nuova anagrafica del cliente estero.
Per tutto il resto ci pensa Gestione CRI.
Se non stai ancora utilizzando il nostro modulo, quando crei la fattura elettronica ti devi ricordare che nel campo:
STAI ACQUISTANDO DA UN SOGGETTO ESTERO
Quando ricevi una fattura da un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia), subito dopo (più avanti ti parlo anche dei tempi da rispettare) devi emettere una fattura elettronica utilizzando una delle seguenti tipologie di documento:
Se già stai utilizzando Gestione CRI con il nostro modulo di Fatture Elettroniche, semplicemente devi:
Per tutto il resto ci pensa Gestione CRI.
Se non stai ancora utilizzando il nostro modulo, quando crei la fattura elettronica ti devi ricordare che:
Per le fatture di vendita a un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia), devi inviare al Sistema di Interscambio (SDI) la fattura entro i 12 giorni dall’effettuazione della cessione del bene o la prestazione del servizio oppure entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.
Per le fatture di acquisto da un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia) devi inviare al Sistema di Interscambio (SDI) l’autofattura entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Se trasmetti i documenti in ritardo dovrai pagare una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura fino al massimo di 400 euro mensili.
Se però ti accorgi del ritardo e trasmetti la fattura entro i 15 giorni successivi alla scadenza, la sanzione si dimezza e quindi pagherai un euro per ogni fattura trasmessa in ritardo fino a un massimo di 200 euro mensili.
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