Con il Decreto Rilancio “DL 19 maggio 2020 n. 34”, il Governo ha previsto diverse novità tra cui l’azzeramento immediato dell’IVA fino al 31/12/2020 sui beni necessari al contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19.
Tra i beni troviamo:
Rimane il diritto alla detrazione dell’imposta pagata su acquisti/importazioni di tali beni effettuati fino al 19/05/2020.
Adesso vediamo come ti devi comportare quando emettiamo e/o riceviamo una fattura.
Nel caso in cui devi emettere una fattura elettronica per tali beni, sarebbe opportuno che contenesse, nonostante il silenzio della norma al riguardo, la dicitura “Esente Iva art. 124 del dl n. 34/2020”.
Nel caso in cui ricevi una fattura elettronica con la dicitura indicazione “Esente Iva art. 124 del dl n. 34/2020” o simile, durante la conversione automatica in prima nota, dovrai selezionare il codice IVA appropriato.
Per entrambe le situazioni, abbiamo inserito in Gestione CRI il codice IVA “Esente articolo 124 del DL 19.5.2020 n. 34”.
Ricordati che, cessato il periodo di esenzione dell’ IVA previsto dal Decreto Rilancio, quindi dal 1° gennaio 2021, l’imposta applicabile su questi beni tornerà al 5%.