Siamo a inizio anno ed ecco subito la prima insidia, come gestire le fatture a cavallo dell’anno?
In questi giorni stiamo ricevendo ancora le ultime fatture datate 2019.
Sai come trattarle?
Di seguito ti spiego come fare:
Dall’avvio della fatturazione elettronica, dobbiamo fare i conti con l’art. 1 del dpr 100/1998 che di fatto vieta di detrarre l’Iva degli acquisti fatti nell’ultimo mese / trimestre dell’anno se la fattura e ricevuta nell’anno successivo.
Nell’art. 1 del dpr 100 del 1998 (dopo la modifica apportata dall’art. 14 del dl 119/20189), troviamo:
Questo è un pezzetto della norma, come al solito e molto molto complessa e articolata. Se vuoi puoi saltarlo, dopo il paragrafo, trovi la mia traduzione 😉
«Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del dpr. n. 633/1972. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente»
In pratica troviamo 3 casistiche che governano la modalità di liquidazione dell’Iva per le operazioni nel corso d’anno e per quelle a cavallo d’anno.
Per le operazioni effettuate nel corso dell’anno, l’Iva a credito può essere inserita nella liquidazione del mese / trimestre di competenza se la fattura è stata ricevuta entro il 15 del mese / trimestre successivo e l’annotazione sul registro è fatta nello stesso anno.
es.
Data fattura: 28.12.2019
Data ricezione SDI: 29.12.2019
Annotazione registro Iva acquisti: 30.12.2019
In questo caso, devi inserire il documento nella liquidazione del mese di dicembre 2019.
Per le operazioni effettuate a dicembre con le fatture ricevute in dicembre e l’annotazione sul registro viene fatta a gennaio, l’Iva va annotata “separatamente” nel registro acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Mod. Iva senza rientrare in una liquidazione Iva.
es.
Data fattura: 30.12.2019
Data ricezione SDI: 31.12.2019
Annotazione registro Iva acquisti: 08.01.2020
In questo caso, il documento non rientra in nessuna liquidazione Iva, lo devi annotare “separatamente” nel registro acquisti, e la detrazione dovrai farla solo con il Mod. Iva 2020 (per l’anno 2019).
Per le operazioni effettuate a dicembre con le fatture ricevute entro i primi 15 giorni di gennaio, l’Iva a credito deve essere inserita nella liquidazione di gennaio.
es.
Data fattura: 31.12.2019
Data ricezione SDI: 07.01.2020
Annotazione registro Iva acquisti: 08.01.2020
In questo caso, devi inserire il documento nella liquidazione del mese di gennaio 2020.
RIPETO!
Se ricevi entro il 15 gennaio delle fatture a cavallo dell’anno datate dicembre, queste le devi inserire nella liquidazione di gennaio.
In merito alla data di ricezione della fattura, l’Agenzia delle entrate con la FAQ n. 129 del 10.07.2019 ha precisato che:
Per vedere come farlo con Gestione CRI ti invito a consultare la Guida in linea (voce Gestione CRI – Prisma dal menù Strumenti >> Scarica guida paragrafo Fatture a cavallo d’anno).