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Diciamo addio alla comunicazione dell’Esterometro

Dal 1° luglio 2022 possiamo dire addio alla comunicazione dell’Esterometro all’Agenzia delle Entrate.

Con la legge di bilancio 2021, entrata in vigore il primo luglio, e stato definitivamente cancellata la comunicazione dell’Esterometro, che prevedeva l’invio all’Agenzia delle Entrate delle operazioni transfrontaliere, in pratica tutte le nostre operazioni di acquisto e di vendita con l’estero.

Cosa cambia dal 1° luglio 2022?

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà comunque essere fatta ma con una modalità differente.

Dal 1° luglio non dovremo più comunicarle con la comunicazione dell’Esterometro ma mediante il Sistema di Interscambio (SDI) usando lo stesso formato delle fatture elettroniche.

La comunicazione include i dati delle operazioni di vendita di beni o servizi effettuati nei confronti di “soggetti non stabili in Italia” e acquisto da “soggetti non stabili in Italia”.

Il termine soggetti, che viene utilizzato nella legge, va a indicare che la comunicazione deve essere fatta sia per le operazioni fatte nei confronti delle “aziende estere” (soggetti passivi IVA non stabili in Italia) che per le operazioni fatte nei confronti di “privati esteri” (persone fisiche non stabili in Italia).

In pratica, se fatturare a un’“azienda estera” oppure a un “privato estero” dobbiamo farlo mediante la fattura elettronica che sarà inviata al Sistema di Interscambio (SDI). I destinatari di queste fatture non riceveranno il documento, infatti, oltre all’emissione della fattura elettronica, dobbiamo anche provvedere all’invio della copia cartacea mediante posta ordinaria o posta elettronica.

Non occorre fare la comunicazione per tutte le operazioni, sono escluse quelle:

  • di importazione ed esportazione per le quali è stata emessa una bolla doganale;
  • relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti in Italia ai fini IVA, purché di importo non superiore ai 5.000 euro;
  • per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica.
    In pratica, se emettiamo o riceviamo fatture elettroniche per le operazioni con l’estero, non dobbiamo fare nulla in più.

Come faccio la comunicazione?

Per maggiore chiarezza, tra un attimo ti spiego cosa devi fare in concreto sia nel caso che stai vendendo a un soggetto estero o che stai acquistando da un soggetto estero.

Questo perché le operazioni da fare sono differenti.

STAI VENDENDO A UN SOGGETTO ESTERO

Se abbiamo fatto un servizio o venduto un bene a un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia), dobbiamo emettere ed inviare al Sistema di Interscambio (SDI) una fattura elettronica.

Se già stai utilizzando Gestione CRI con il nostro modulo di Fatture Elettroniche, l’unica cosa che ti devi ricordare è di inserire il codice XXXXXXX (sette volte X) nel campo Codice destinatario, quando compili la nuova anagrafica del cliente estero.

Per tutto il resto ci pensa Gestione CRI.

Se non stai ancora utilizzando il nostro modulo, quando crei la fattura elettronica ti devi ricordare che nel campo:

  • Codice destinatario (SDI) devi inserire il codice XXXXXXX (sette volte X);
  • IdPaese devi inserire la sigla del paese estero;
  • CAP devi inserire il valore generico 00000;
  • IdCodice devi inserire un valore alfanumerico identificativo del cliente, fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici. Lo SDI, su questo campo non effettua nessun controllo di validità.

STAI ACQUISTANDO DA UN SOGGETTO ESTERO

Quando ricevi una fattura da un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia), subito dopo (più avanti ti parlo anche dei tempi da rispettare) devi emettere una fattura elettronica utilizzando una delle seguenti tipologie di documento:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero.
    Il codice viene utilizzato per integrare l’IVA quando acquistiamo servizi da operatori intracomunitari o da operatori extra-UE.
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari.
    Il codice viene utilizzato solo se dobbiamo integrare l’IVA per acquisti di beni da operatori intracomunitari.
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72.
    Il codice viene utilizzato per integrare IVA di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano.

Se già stai utilizzando Gestione CRI con il nostro modulo di Fatture Elettroniche, semplicemente devi:

  • creare un nuova autofattura usando il modulo documento fiscali;
  • selezionare dal campo Tipo documento SDI il codice appropriato in base all’esigenza (TD17, TD18, TD19);
  • nel campo Data mettere:
    • Per il tipo documento TD17
      • la data di ricezione o una data compresa nel mese di ricezione della fattura del fornitore, nel caso di acquisto servizi intra-UE;
        oppure
      • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di acquisti di servizi extra-UE;
    • Per il tipo documento TD18
      • la data di ricezione o una data compresa nel mese di ricezione della fattura del fornitore;
    • Per il tipo documento TD19
      • la data di ricezione o una data compresa nel mese di ricezione della fattura del fornitore intra-UE;
        oppure
      • la data di effettuazione dell’operazione di acquisto dei beni dal fornitore extra-UE;
  • selezionare dal campo Cliente il fornitore che è stato precedentemente inserito come cliente;
  • nella sezione Dati fatture collegate mettere i riferimenti della fattura del fornitore.

Per tutto il resto ci pensa Gestione CRI.

Se non stai ancora utilizzando il nostro modulo, quando crei la fattura elettronica ti devi ricordare che:

  • Per il tipo documento TD17, nel campo:
    • cedente/prestatore devi inserire i dati del fornitore estero;
    • cessionario/committente devi inserire i dati del tuo Comitato;
    • data devi inserire:
      • la data di ricezione o una data compresa nel mese di ricezione della fattura del fornitore, nel caso di acquisto servizi intra-UE;
        oppure
      • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di acquisti di servizi extra-UE;
    • codice destinatario devi inserire il codice destinatario del tuo Comitato;
    • nella sezione Dati fatture collegate devi mettere i riferimenti della fattura del fornitore.
  • Per il tipo documento TD18:
    • cedente/prestatore devi inserire i dati del fornitore estero;
    • cessionario/committente devi inserire i dati del tuo Comitato;
    • data devi inserire la data di ricezione o una data compresa nel mese di ricezione della fattura del fornitore;
    • codice destinatario devi inserire il codice destinatario del tuo Comitato;
    • nella sezione Dati fatture collegate devi mettere i riferimenti della fattura del fornitore.
  • Per il tipo documento TD19:
    • cedente/prestatore devi inserire i dati del fornitore estero;
    • cessionario/committente devi inserire i dati del tuo Comitato;
    • data devi inserire:
      • la data di ricezione o una data compresa nel mese di ricezione della fattura del fornitore intra-UE;
        oppure
      • la data di effettuazione dell’operazione di acquisto dei beni dal fornitore extra-UE;
    • codice destinatario devi inserire il codice destinatario del tuo Comitato;
    • nella sezione Dati fatture collegate devi mettere i riferimenti della fattura del fornitore.

Quanto tempo ho per trasmettere i dati?

Per le fatture di vendita a un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia), devi inviare al Sistema di Interscambio (SDI) la fattura entro i 12 giorni dall’effettuazione della cessione del bene o la prestazione del servizio oppure entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.

Per le fatture di acquisto da un soggetto estero (soggetto non stabile in Italia) devi inviare al Sistema di Interscambio (SDI) l’autofattura entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

È se li trasmetto in ritardo?

Se trasmetti i documenti in ritardo dovrai pagare una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura fino al massimo di 400 euro mensili.

Se però ti accorgi del ritardo e trasmetti la fattura entro i 15 giorni successivi alla scadenza, la sanzione si dimezza e quindi pagherai un euro per ogni fattura trasmessa in ritardo fino a un massimo di 200 euro mensili.

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